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Come fatturare a Google per AdSense

Come si fattura a Google per AdSense? Con o senza IVA?

Uno dei problemi più sentiti dai publisher di Google AdSense riguarda il metodo di fatturazione a Google. Quasi tutti si chiedono:

  • va messa l’IVA sulla fattura che emetto a Google?
  • se metto l’IVA come faccio a farmela rimborsare da Google?
  • come vanno intestate le fatture che emetto a Google (Google USA o Google Ireland)?
  • a quale indirizzo spedisco le fatture?  

In questi ultimi anni ne abbiamo sentite e lette di tutti i colori a proposito di queste domande. Basta fare una ricerca in Google di termini quali “la fattura a Google è senza iva”, “come fatturare a Google”, e altri similari per trovare decine di migliaia di siti, di blog e di forum dove da anni si discute di questi problemi.

Spesso intervengono commercialisti a dire la loro, citando un’infinità di leggi e di articoli allo scopo di avvalorare la loro opinione. Il problema è che dicono di tutto e il contrario di tutto, e ognuno è convinto di aver ragione.

La maggioranza dei commercialisti che intervengono su questi forum sostiena che l’IVA va esposta anche se si fattura ad un soggetto extracomunitario (nel caso di Google USA) in quanto ciò che conta è la “territorialità” degli inserzionisti che pubblicano annunci sui nostri siti. Siccome la maggioranza di loro risiede sul territorio italiano (e quindi Google incassa soldi prevalentemente da soggetti residenti in Italia) l’IVA va esposta e va al limite richiesto poi il rimborso a Google (mi piacerebbe a proposito sapere quanti sono riusciti a farsi rimborsare l’IVA da Google).

Una minoranza sostiene invece il contrario. Dice che l’IVA non va emessa perché trattasi di prestazioni di servizi per un’azienda che risiede negli Stati Uniti e che non è soggetta all’IVA. Sono almeno 5 o 6 anni che si discute di queste cose. Si potrebbe pensare che basti leggere il regolamento di Google per sapere come comportarsi, ma non è così. Google da anni fornisce suggerimenti, è vero, ma alla fine dice sempre: consulta il tuo commercialista.

Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato. Dal 2009 (non ricordo il mese) i soldi che Google invia tramite assegno o bonifico ai suoi publisher non arrivano più dagli USA ma dall’Irlanda, quindi da un paese della comunità europea (o almeno per molti è così).

A questo punto tutte le discussioni lette negli ultimi anni sui forum sono diventate obsolete. Tutto va rivisto. Ora l’IVA va esposta o no in fattura?

Qualcuno sostiene di sì, qualcun altro di no. Più o meno le opinioni sono in parità: 1:1.

Ma non sarebbe più facile chiedere all’Agenzia delle Entrate o all’ufficio IVA di competenza? Provateci:)

01/01/2010 - FINALMENTE E’ POSSIBILE VEDERE LA LUCE!

Dal primo Gennaio 2010 è entrata in vigore in Italia una nuova direttiva a proposito di come fatturare a soggetti residenti nella Comunità Europea.

Eccola:

Novità sui modelli INTRA per il 2010: nota dell'Agenzia delle Dogane

L'Agenzia delle Dogane, con nota informativa, ha annunciato la pubblicazione delle norme di recepimento della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE. Dal 2010 i contribuenti utilizzeranno i nuovi modelli INTRASTAT, i quali, in forza delle disposizioni comunitarie, conterranno le seguenti novità:

  • estensione dell’obbligo della presentazione anche alle prestazioni di servizi;
  • obbligo di presentazione telematica;
  • nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/ trimestrale;
  • nuove modalità per il cambio di periodicità.

La disciplina comunitaria relativa ai modelli Intrastat è stata recentemente modificata da:

  • Direttiva 2008/8/CE (relativa alla modifica del luogo impositivo delle prestazioni rese a soggetti passivi, che coinciderà come regola generale, con il Paese del committente, anziché in quello del prestatore;
  • Direttiva 2008/117/CE, che si prefigge lo scopo di contrastare le frodi IVA connesse alle operazioni intracomunitarie, agendo più tempestivamente sullo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi UE.

Tali direttive hanno apportato rilevanti novità in vigore dal 1° gennaio 2010. Innanzitutto, per effetto della direttiva 2008/8/CE, l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi si estende alle prestazioni di servizi per le quali l’assolvimento dell’imposta spetta al committente, mediante il meccanismo del reverse charge. Pertanto, gli elenchi riepilogativi dovranno essere presentati anche dai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi:

  • interne o internazionali, per le quali l’IVA sia dovuta dal committente stabilito in altro Paese UE;
  • comunitarie, per le quali l’IVA sia dovuta dal committente stabilito in altro Paese UE, ai sensi dell’art. 40 DL 331/93.

La direttiva non introduce espressamente l’obbligo di presentare il modello Intra anche per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti comunitari ma è verosimile che in Italia si potrebbe prevedere, parallelamente a quanto previsto per gli acquisti di beni, come potrebbe prevedersi, data la diffusa telematizzazione del sistema fiscale italiano, la sola presentazione degli elenchi in via telematica.

 Inoltre, negli elenchi riepilogativi andrà indicato:

  • il numero di identificazione IVA del cedente o del prestatore, rispettivamente per:
    •  le cessioni intracomunitarie, non imponibili;
    •  le prestazioni dei servizi, imponibili nel Paese del committente, soggetto passivo in base alla nuova regola;
  • il numero di identificazione IVA del cessionario o del committente, per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi di cui sopra;
  • per ogni acquirente o committente, il valore totale delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo.

Come conseguenza di tale innovazione, i servizi previsti dall’art. 40 del DL 331/93 (lavorazioni, trasporti intracomunitari, prestazioni accessorie ai trasporti, ecc.) che fino al 31 dicembre 2009 formano plafond per l’esportatore abituale, dal 1° gennaio 2010 dovranno considerarsi fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale.

Ciò comporterà dei riflessi negativi per il fornitore italiano che non potrà più conteggiare queste operazioni, i cui corrispettivi saranno fuori campo IVA, né ai fini dello status di esportatore abituale né per il calcolo del plafond disponibile, fin dal prossimo anno. Gli operatori che effettuano prestazioni di servizi all’estero dovranno altresì modificare il sistema contabile e il metodo di fatturazione e di registrazione.

Infatti, per monitorare il flusso dei servizi tra operatori stabiliti in Paesi comunitari diversi e controllare l’esatto assolvimento dell’imposta con il meccanismo del reverse charge da parte del cliente, la nuova direttiva impone che il fornitore del servizio debba sempre e per qualsiasi prestazione resa emettere un documento secondo le norme sulla fattura europea.

Ciò comporta, ad esempio, che tutti i professionisti italiani che effettuino prestazioni di consulenza nei confronti di imprese comunitarie dovranno preventivamente acquisire il numero di partita IVA dei loro clienti per emettere la relativa fattura, mentre i soggetti passivi d’imposta nazionali, se ricevono prestazioni di qualsiasi natura da soggetti di imposta residenti in un altro paese comunitario riceveranno una fattura senza IVA locale da parte dei loro fornitori e dovranno “integrare” la fattura estera per assolvere gli obblighi dell’inversione contabile.

Restano esclusi i servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è soggetta, per cui sarà necessario conoscere la normativa interna vigente nello Stato del cliente, per sapere se un determinato servizio è “esente” da IVA in quel Paese, per non includerlo nel modello Intrastat. In base alla Direttiva 2008/117/CE, invece, si ha una modifica alla periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi, che di regola dovranno essere compilati con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo.

Per le cessioni di beni, potrà stabilirsi un termine trimestrale di presentazione solo se tali cessioni non risultino superiori ai 50.000,00 Euro né per il trimestre considerato, né per i 4 trimestri successivi, ovvero, fino al 31/12/2011, a 100.000,00 Euro (o al suo controvalore in valuta nazionale).

Per le prestazioni di servizi, invece, il vincolo è meno stringente, in quanto i prestatori, a prescindere dal fatturato realizzato, potranno presentare gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale, entro un termine non superiore ad un mese dalla fine del periodo. Le modifiche introdotte non riguarderanno gli elenchi con periodi di riferimento precedenti al 2010.

Fonte: Agenzia delle Dogane - Il Sole24ore  

RIASSUMIAMO IN POCHE PAROLE

Dopo il 1° gennaio 2010 quindi, secondo l’opinione dei più informati, i publisher che pubblicano annunci di Google AdSense sul proprio sito (e che incassano soldi da Google) dovrebbero emettere le fatture, intestate come segue, senza IVA:

GOOGLE Ireland
Gordon House
Barrow Street
Dublin 4
IRELAND
PARTITA IVA: IE6388047V

Sulla fattura va messa la dicitura:

VAT resersed change: IVA assolta dal destinatario, Google Ireland, in conformità all' art 196 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell' Unione Europea. IVA a carico del cliente - art. 7 ter - DPR n 663/1972 - Direttiva 2008/8/CE

Va indicato inoltre il periodo a cui si riferiscono gli introiti (esempio: prestazioni pubblicitarie rese con mezzi elettronici nel mese di Gennaio 2010).

La fattura va poi spedita, via posta tradizionale, allo stesso indirizzo.

Il commercialista dovrà in seguito compilare e spedire per via telematica il modello INTRASTAT.

MA GOOGLE CHE COSA DICE DI FARE?

Chi volesse verificare l'attendibilità o meno di queste informazioni può leggere anche ciò che dice testualmente Google alla pagina:

https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=it&answer=64176

Per comodità riporto qui il paragrafo relativo:

"I pagamenti vengono effettuati da Google Ireland, azienda costituita ai sensi della legge irlandese. Ai sensi dei termini del contratto sottoscritto con Google, i servizi forniti sono soggetti al meccanismo di inversione contabile; pertanto, l'IVA deve essere assolta dal destinatario, Google Ireland, in conformità all'art. 196 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione Europea. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo consulente fiscale."

Un ringraziamento particolare agli esperti del forum di Google AdSense per aver chiarito alcuni miei dubbi.

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